Lo Statuto

(allegato “A” al verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del 4 giugno 2008)

CINECIRCOLO ROMANO – STATUTO SOCIALE

Titolo primo – Denominazione, sede, durata, e finalità

 Articolo 1 – Denominazione

L’associazione denominata “Cinecircolo Romano” (qui di seguito, per brevità,” l’associazione”), costituita con atto a rogito Notaio Alceo Giustozzi di Roma in data 18 gennaio 1966, Repertorio n 8393 con denominazione originaria “Cinecircolo Romano Previdenza Sociale “, è retta dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 – Sede

La sede dell’associazione è in Roma, via Nomentana n. 333/c (Trasferita nel 2018 a quella attuale, Via Squarcialupo 10, 00162, Roma).

Con deliberazione dell’Assemblea, la sede sociale potrà essere trasferita in altro luogo, purché nell’ambito del Comune di Roma.

Articolo 3 – Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Finalità

Lo scopo dell’associazione, che non persegue finalità di lucro, è quello di svolgere attività cinematografica, culturale e ricreativa. Per il raggiungimento di tale scopo, l’associazione potrà organizzare e realizzare proiezioni, dibattiti, incontri, conferenze, seminari, corsi, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata alle finalità sociali, senza limitazione alcuna, in Italia o all’estero.

L’associazione è aderente al Centro Studi Cinematografici.

E’ facoltà del Consiglio di Presidenza, qualora ne ravvisi l’opportunità,  cambiare l’adesione a una diversa associazione nazionale  di cultura cinematografica.

L’associazione potrà altresì, qualora ciò sia necessario od opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale:

 –promuovere o partecipare alla costituzione di altre associazioni, fondazioni od altri enti similari la cui attività sia connessa od affine alla propria, ovvero aderirvi come associato, o cooperare con le medesime,anche attraverso forme di gemellaggio.

-assumere la conduzione, senza fini di lucro, di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell’esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

L’associazione riconosce, garantisce e promuove l’effettività del rapporto associativo secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. Sono escluse forme temporanee di partecipazione alla vita associativa.

Titolo secondo – Soci ordinari ed onorari

 Articolo 5 – Qualità di socio e requisiti per l’ammissione di nuovi soci ordinari

Alla data  del presente atto sono iscritti nel libro dei soci ordinari le persone alle quali è stata rilasciata la tessera annuale d’iscrizione, vidimata dalla Siae.

Possono fare richiesta di ammissione all’associazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto:

  • tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi età non inferiore a diciotto anni, i quali siano presentati da tre soci;
  • enti ed associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella dell’associazione, i quali siano presentati da un membro del Consiglio di Presidenza.

Per assumere la qualifica di socio ordinario, i soggetti interessati che abbiano i requisiti previsti dal comma precedente devono far pervenire all’associazione una richiesta scritta, secondo le modalità predisposte dal Consiglio di Presidenza al quale spetta di accettare o respingere la richiesta, con decisione insindacabile.

Articolo 6 – Soci onorari

La qualità di socio onorario può essere attribuita, di anno in anno, con delibera del Consiglio di Presidenza, a persone che:

  • abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dello scopo sociale; oppure
  • si siano distinte per particolari meriti, servizi o attività svolte in favore dell’associazione.

Su proposta del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell’associazione.

I soci onorari:

  • sono esenti dal pagamento della quota associativa annua;
  • non possono votare nelle assemblee, salvo che esprimano voto per delega di soci ordinari;
  • non possono essere nominati membri degli organi sociali obbligatori

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio, si perde per uno dei seguenti motivi:

  1. morte;
  2. inadempimento delle procedure di rinnovo o mancato versamento della quota associativa annua nei  termini stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
  3. grave violazione del presente statuto, ovvero di deliberazioni del Consiglio di Presidenza, o delle norme per il funzionamento dell’associazione;
  4. compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità dell’associazione.

In ogni caso, dopo il rilascio della tessera annuale di iscrizione, non è contemplata la restituzione delle quote versate.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4 del primo comma, nei confronti del socio responsabile della violazione il Consiglio di Presidenza può, sentito il parere del Comitato dei Probiviri:

  1. applicare la sanzione disciplinare del richiamo scritto;
  2. vietare al socio l’accesso alle proiezioni cinematografiche ed alle altre attività dell’Associazione per un periodo massimo di sessanta  giorni;
  3. proporre all’Assemblea di deliberare l’esclusione del socio.

L’Assemblea, nel caso di cui alla lettera c) del comma precedente, delibera l’esclusione del socio qualora sussistano gravi motivi.

Il socio escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione della Assemblea.

 Titolo terzo – Organi sociali

 Articolo 8 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Comitato dei Probiviri.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salva la possibilità del rimborso spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza e in conformità alla normativa vigente.

Le cariche sociali possono essere ricoperte soltanto da soci ordinari e non possono candidarsi i dipendenti dell’associazione .

La presentazione delle candidature a membro del Consiglio di Presidenza o del Collegio dei Revisori potrà essere effettuata sia da parte di singoli soci che di gruppi precostituiti, secondo le modalità ed i termini specificati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea che dovrà procedere alle relative elezioni.

Sono organi facoltativi di supporto :il Consulente in materia etico- religiosa ed il Comitato di selezione cinematografica, qualora siano nominati dal Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza avrà inoltre facoltà di nominare  altri comitati o gruppi di lavoro per specifiche esigenze, fissandone le regole di funzionamento.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci  e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal Consiglio di Presidenza, e comunque nell’ambito del Comune di Roma.

L’Assemblea è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza.

 Articolo 10 – Avviso di convocazione dell’Assemblea

Per l’intervento all’Assemblea, i Soci  dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante un avviso il quale dovrà recare l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione nonchè  l’ordine del giorno.

L’avviso è validamente effettuato mediante invio di lettera agli aventi diritto, per posta ordinaria , almeno 10 giorni prima dell’Assemblea, nonché mediante affissione di una copia dell’avviso stesso presso i locali dell’associazione frequentabili dal pubblico dei soci  almeno 20 giorni prima  dell’Assemblea.

Il socio che intenda sottoporre all’Assemblea argomenti non previsti  all’ordine del giorno dovrà presentare apposita richiesta scritta al Consiglio di Presidenza non oltre i 10 giorni precedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea; qualora il Consiglio di Presidenza ritenga ammissibile la richiesta sussistendo validi motivi, il Presidente dell’Assemblea potrà proporre la trattazione dell’argomento sia al termine della discussione dei punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, che nell’ambito di uno dei punti già previsti all’ordine del giorno stesso.

Articolo 11 – Deleghe

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto da esprimere in assemblea in proprio o per delega, ferme restando le condizioni ed i limiti al voto per delega stabiliti dal presente statuto.

Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta nella forma prescritta dalla lettera di convocazione, con un limite di dieci deleghe per ogni socio presente.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto all’Assemblea, con facoltà di avvalersi della collaborazione di incaricati per i necessari controlli.

 Articolo 12 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza, o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Presidenza, in difetto di che l’Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente nomina  tra i soci presenti un Segretario ad hoc.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale, che viene trascritto nell’apposito libro tenuto dal Consiglio di Presidenza,  e viene firmato dal Presidente e dal Segretario ad hoc.

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o per delega .

L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, sia in proprio che per delega.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 dicembre, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio sociale precedente, e di quello preventivo.

L’Assemblea provvede inoltre alla nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza , del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Probiviri ;essa delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, nonché sulle modifiche da apportare al presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme stabilite dal Presidente nell’avviso di convocazione o in apertura di seduta.

Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci da essa approvati sono trascritti nell’apposito libro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza. A richiesta, i soci possono prenderne visione gratuitamente, ed ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 13  – Consiglio di Presidenza

L’associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, i quali vengono nominati dall’Assemblea a ricoprire le rispettive cariche per tre esercizi, e sono rieleggibili. I candidati devono essere soci ordinari.

Quando per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, si intenderà decaduto l’intero Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale di esso.

Articolo 14 – Riunioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce nella sede dell’associazione o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione può essere fatta mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da comunicare a ciascun Consigliere e a ciascun Revisore almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza il termine per la comunicazione dell’avviso di convocazione è ridotto a due giorni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità della costituzione del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri eletti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza risultano da verbali che, trascritti su apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Il Consiglio di Presidenza può invitare a partecipare alle proprie riunioni, se nominati, il Consulente ecclesiastico e il Presidente onorario

Articolo 15 – Poteri del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione atti al conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all’Assemblea, ad esso compete la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di emanare e modificare un regolamento per il funzionamento dell’associazione, contenente norme ed avvertenze generali per i soci, che disciplini quanto non previsto nel presente statuto . Esso entra in vigore dopo la sua pubblicazione presso i locali dell’associazione frequentabili dal pubblico dei soci.

Il Consiglio di presidenza ha facoltà di attribuire ad uno o piu’ dei suoi membri deleghe per determinati atti e di designare i rappresentanti dell’associazione negli organi di associazioni, fondazioni ed altri enti similari con i quali collabora.

Articolo 16 – Il Presidente

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spettano al Presidente e, in caso di impedimento di questi, al Vice Presidente. In particolare, il Presidente è responsabile dell’attività dell’associazione, del suo coordinamento e della sua organizzazione, dei rapporti esterni nonché della rispondenza dell’attività sociale alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza ed in tale ambito ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione delle iniziative.

Il potere di firma può essere conferito dal Consiglio di Presidenza, che ne determina i limiti, anche a uno o più Consiglieri, ovvero a procuratori speciali, con poteri di firma singola o congiunta.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori

L’amministrazione dell’associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati , tra i soci ordinari , dall’Assemblea, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Quando per qualsiasi causa il numero dei Revisori in carica si riduca ad uno, si intenderà decaduto l’intero Collegio, e l’Assemblea dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale di esso.

Nella prima riunione utile dopo quella dell’Assemblea che li ha eletti, i Revisori eleggono tra loro un Presidente, al quale spetta il potere di convocare e regolare il funzionamento del Collegio.

I verbali del collegio vengono trascritti su apposito libro.

 Articolo 18 – Comitato dei Probiviri

Il Comitato di Probiviri viene eletto dall’assemblea ed è composto da tre soci, aventi il compito di assistere il Consiglio di Presidenza:

  • per le deliberazioni attinenti i provvedimenti disciplinari, inclusa l’espulsione;
  • per dirimere, per quanto possibile, le eventuali controversie tra i soci, ovvero tra i soci e l’associazione od i suoi organi sociali, decidendo secondo equità.

I Probiviri restano in carica per la stessa  durata del Consiglio di Presidenza assieme al quale sono stati nominati ,salvo dimissioni o rimozione dalla carica deliberata dall’Assemblea e sono rieleggibili.

I Probiviri possono eleggere tra loro un Presidente, cui compete di regolare il  funzionamento del Comitato.

 Articolo 19 – Comitato di selezione cinematografica

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di nominare un Comitato di selezione cinematografica, previa determinazione del numero dei suoi componenti scelti tra i soci che si propongono allo scopo, avente il compito di assistere il Consiglio stesso nella scelta delle proiezioni ed in ogni altro aspetto riguardante l’attività cinematografica dell’associazione.

Titolo quarto – Patrimonio e bilanci

 Articolo 20 – Entrate

Le entrate dell’associazione, da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite:

  • dalle quote associative annuali a carico dei soci ordinari, determinate dal Consiglio di Presidenza;
  • dai contributi di soggetti non soci, siano essi società, enti o persone, che intendano sostenere l’associazione;
  • dai proventi straordinari di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo derivanti, per quanto consentito dalla legge.

Le quote associative annuali sono incedibili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti  a causa di morte richiesti dagli aventi diritto nel corso dell’anno sociale. Le quote, una volta versate, non sono in alcun caso rimborsabili o rivalutabili.

Articolo 21 – Esercizio sociale e bilanci

L’esercizio sociale dell’associazione inizia l’1 ottobre e si chiude il 30 settembre dell’ anno successivo.

Il Consiglio di Presidenza predispone, tramite il presidente con il tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre per approvazione all’Assemblea entro e non oltre novanta giorni dalla fine dell’esercizio cui il bilancio consuntivo si riferisce.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono depositati presso i locali frequentabili dai soci, i quali possono prenderne visione nel corso dei cinque giorni precedenti quello dell’assemblea convocata per la loro approvazione.

Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata, o coperta, a seconda dei casi, tenuto conto delle proposte formulate dal Consiglio di Presidenza all’Assemblea.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo quinto – Scioglimento e liquidazione

Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato, su proposta del Consiglio di Presidenza, dall’Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, fissandone i compensi.

Ai liquidatori e’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Cinecircolo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo sesto – Disposizione generale

 Articolo 23 – Disposizioni applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto, l’associazione è disciplinata dalle norme del codice civile.

Il presente statuto diviene operante dal giorno successivo alla sua approvazione .

 

Roma, lì 4 giugno 2008